SICUREZZA CANTIERI - PATENTE A PUNTI

APPROFONDIMENTO TECNICO

L’argomento della gestione della salute e sicurezza sul lavoro negli appalti e nei cantieri è sempre di grande attualità, visto purtroppo il continuo susseguirsi di numerosi e gravi infortuni sul lavoro.

A tutela della prevenzione dei lavoratori viene introdotto un “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti” tramite il Regolamento di attuazione della “Patente a crediti” (D.M. n. 132 del 18/09/2024), che fornisce anche indicazioni per il conseguimento della patente per la sicurezza. Infatti, dal 1° ottobre 2024 imprese e lavoratori autonomi possono lavorare in cantieri temporanei e mobili solo se sono in possesso di una patente a crediti (o a punti) per la sicurezza, come previsto nel nuovo art. 27 del Testo Unico della Sicurezza.

Attraverso la Circolare n. 4 del 23 settembre 2024, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito le prime indicazioni e chiarimenti prevedendo in fase di prima applicazione dell’obbligo la possibilità di presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27 (comma 1 del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81) da trasmettere tramite PEC all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.

Tale documento ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 ed è vincolante per l’operatore che deve presentare la domanda per il rilascio della patente entro la medesima data. A partire dal 1° novembre 2024 non sarà più possibile lavorare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.

Sono tenuti al possesso della patente a punti le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili (di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) del Testo Unico della Sicurezza).

Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente all’Unione europea è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine e, nel caso di Stato non appartenente all’Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana.
Sono esonerati dalla patente a punti solo le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III e coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.

La procedura di richiesta della patente si svolge completamente on-line tramite il Portale dei servizi dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (https://servizi.ispettorato.gov.it/ ), compilando e/o selezionando i requisiti per il rilascio della patente a crediti, e autodichiarandone la veridicità.

Possono presentare la domanda di rilascio della patente il legale rappresentante dell’impresa, il lavoratore autonomo o soggetto munito di apposita delega in forma scritta (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e CAF).

La patente viene rilasciata in formato digitale.

AI fini del rilascio della patente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a.      iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato;

b.      adempimento degli obblighi formativi da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei lavoratori dell’impresa (per i lavoratori autonomi solo in caso di utilizzo di attrezzature per le quali sia prevista una specifica formazione);

c.      possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità;

d.      possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) (solo per le imprese);

e.      possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF);

f.        avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente (solo per le imprese).

In un’apposita sezione del portale Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le informazioni disponibili per ciascuna patente (data di rilascio e numero della patente; punteggio attribuito al momento del rilascio; punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale; ecc.) possono essere visionate solo dai soggetti titolari di un interesse qualificato, come i titolari della patente o loro delegati e le pubbliche amministrazioni, RLS e RLST, il responsabile dei lavori, i coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori, ciascuno ai fini e nei limiti delle proprie funzioni.

La patente è revocata in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci sulla sussistenza di uno o più requisiti; dopo dodici mesi dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo può presentare domanda per ottenere una nuova patente.

L’adozione del provvedimento di sospensione è prevista:

  •  se si verificano infortuni da cui deriva la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, al suo delegato ai sensi dell’articolo 16 del TUSL ovvero al dirigente almeno a titolo di colpa grave;
  • nel caso di infortuni da cui deriva l’inabilità permanente di uno o più lavoratori.

Il provvedimento cautelare di sospensione della patente è adottato dall’Ispettorato del lavoro territorialmente competente; la durata della sospensione della patente, comunque non superiore a 12 mesi, è determinata tenendo conto della gravità degli infortuni, nonché della gravità della violazione in materia di salute e sicurezza e delle eventuali recidive.

La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti e consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione pari o superiore a 15 crediti.

 I punti possono essere incrementati fino ad un massimo di 100:

  •           crediti base: 30 crediti attribuiti al momento di rilascio della patente;
  •           crediti per storicità dell’azienda: fino a 30 crediti complessivi;
  •           crediti ulteriori: fino a 40 crediti attribuibili per investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro.

 

L’upgrade dei crediti aggiuntivi è attivo dal 1° gennaio 2025, a condizione di non avere nel frattempo subito decurtazioni.

Alle imprese o i lavoratori autonomi privi della patente o con un numero di crediti inferiore a 15 non è consentito lavorare in cantiere e viene applicata una sanzione amministrativa pecuniaria oltre all’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi.

In caso di patente con punteggio inferiore a 15 crediti, è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto; in tal caso il recupero del punteggio fino a tale soglia è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell’INL e dell’INAIL.

È compito del committente o del responsabile dei lavori (anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o a un lavoratore autonomo) verificare il possesso della patente a crediti (o dell’Attestazione SOA), anche in caso di subappalto; l’omissione dell’accertamento in questione comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del committente o del responsabile dei lavori.

Per scaricare o visionare la  Circolare n. 4 del 23 settembre 2024 su “patente a crediti” ( o l’autocertificazione o le FAQ sulla patente a crediti ) e per i successivi aggiornamenti sul tema visitare la pagina dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro al seguente link :

 https://www.ispettorato.gov.it/2024/09/23/inl-circolare-n-4-del-23-settembre-2024-su-patente-a-crediti/

 

 

Autore: Ing. Maria Dormio