Codice degli appalti: Nuovo decreto correttivo D.Lgs. 209

APPROFONDIMENTO NORMATIVO

Lo scorso dicembre è stato pubblicato sulla G.U.R.I. ed è entrato in vigore il 31/12/2024 il Decreto Correttivo (D. Lgs.209 del 31/12/2024) al Codice Appalti. Vediamo di seguito le nuove disposizione integratice e corretive.

 

Nuove disposizioni

Le nuove disposizioni integrative e correttive al Codice Appalti riguardano principalmente le seguenti tematiche: 

 

  • Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali (CCNL);
  • Fasi delle procedure di affidamento, il contratto e la sua stipulazione;
  • Accesso agli atti e riservatezza;
  • Principio di rotazione;
  • Equo compenso; 
  • Accordi Quadro;
  • Accordo di collaborazione;
  • Requisiti di qualificazione;
  • Subappalto

Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali (CCNL) 

L’art. 11 stabilisce che nei documenti di gara, inclusa la determina a contrarre nel caso di affidamenti diretti, la Stazione Appaltante è tenuta ad indicare il CCNL applicabile al personale dipendente impiegato nell’attività oggetto dell’appalto o concessione. Il CCNL indicato deve essere relativo sia all’attività prevalente, sia alle eventuali attività secondarie e/o scorporabili qualora queste ultime siano differenti dall’attività prevalente e si riferiscano ad una soglia pari o superiore al 30%. 

Rimane comunque valido quanto previsto dal D. Lgs. 36/2023 secondo cui l’Operatore Economico in possesso di un CCNL diverso da quello richiesto possa partecipare alla procedura, a condizione che ai propri dipendenti siano garantite almeno le medesime tutele di quelle previste dal CCNL richiesto. 

Fasi delle procedure di affidamento, il contratto e la sua stipulazione

L’art. 17 stabilisce che, per gli appalti di lavori, le Stazioni Appaltanti provvedono alla pubblicazione dei documenti iniziali di gara entro tre mesi dalla data di approvazione del progetto. Questo affinché i costi di progetto siano coerenti con i prezzari in vigore al momento della pubblicazione del bando di gara. 

L’art. 18 interviene invece sui tempi previsti per la stipulazione del contratto, andando a ridurre il periodo di stand-still da 35 a 32 giorni intercorrenti tra la data dell’ultima comunicazione relativa all’aggiudicazione e la data di stipula del contratto. 

Accesso agli atti e riservatezza

L’art. 35 va ad ampliare la definizione di segreto commerciale, includendo al suo interno anche quelle informazioni “risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico”.  In sede di presentazione delle offerte, gli Operatori Economici trasmettono alla Stazione Appaltante il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale e dichiarano se la propria offerta è coperta da segreto tecnico-commerciale. 

Principio di rotazione

L’art. 49 stabilisce il principio di rotazione degli affidamenti, secondo il quale è vietato l’affidamento o l’aggiudicazione di un appalto al contraente uscente da due affidamenti consecutivi nell’ambito dello stesso settore merceologico, categoria di opere o servizi. 
Tuttavia, in casi motivati e in assenza di alternative, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto
 

Equo compenso

Il Decreto Correttivo è intervenuto in materia di equo compenso per i servizi di ingegneria e architettura, apportando modifiche all’art. 41 e prevedendo che il 65% dell’importo da porre a base di gara è da considerarsi fisso mentre solo il restante 35% può essere assoggettato a ribasso in sede di presentazione dell’offerta economica. A quest’ultima, in sede di gara, non può essere attribuito un punteggio superiore al 30%, valorizzando così la componente tecnica dell’offerta. 
Diverso è invece il caso degli affidamenti diretti dei servizi di ingegneria e architettura, il cui compenso può essere ridotto in una percentuale non superiore al 20%. 

Accordi quadro

Ai sensi dell’art. 59, le Stazioni Appaltanti possono concludere Accordi Quadro di durata non superiore a quattro anni. Si tratta di uno strumento che permette alla Stazione Appaltante di concludere contratti con uno o più Operatori Economici senza un vincolo economico iniziale. Proprio per questa ragione, l’Accordo Quadro non garantisce all’Operatore Economico un budget minimo degli incarichi, che si perfezionano solo con le future richieste da parte della Stazione Appaltante e la stipula di contratti applicativi. 
Il Decreto Correttivo interviene stabilendo che la Stazione Appaltante può procedere con l’indizione di Accordi Quadro solo dopo una ricognizione dei fabbisogni. La decisione a contrarre deve quindi riportare le esigenze di programmazione emerse e, in caso di Accordi Quadro da concludere con più Operatori Economici, indicare le percentuali di affidamento ai singoli, al fine di assicurare condizioni di effettiva remuneratività. 
Se in fase di stipula dei contratti attuativi, non risulta garantito l’equilibrio contrattuale, l’Operatore Economico e la Stazione Appaltante hanno la facoltà di non procedere con la sottoscrizione. Se in fase esecutiva non risulta garantito l’equilibrio contrattuale, possono invocare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta. 
 

Accordo di collaborazione

L’art. 82-bis introduce e disciplina l’accordo di collaborazione. Si tratta di un accordo pluriennale che disciplina le forme, le modalità e gli obiettivi della reciproca collaborazione tra le parti coinvolte, al fine di prevenire e ridurre i rischi legati all’insorgere di possibili controversie durante l’esecuzione dell’accordo. 

Lo schema di accordo di collaborazione, redatto secondo quanto previsto dall’allegato II.6-bis, viene inserito dalla Stazione Appaltante tra i documenti a base di gara e costituisce un allegato al contratto principale. L’accordo di collaborazione individua le attività da svolgere, i meccanismi di verifica e prevenzione delle controversie, le responsabilità e le eventualità premialità in caso di raggiungimento degli obiettivi. 
A seguito dell’aggiudicazione, la Stazione Appaltante lo sottopone all’aggiudicatario per la sottoscrizione e provvede a darne comunicazione alla piattaforma del servizio contratti pubblici per il monitoraggio periodico dei risultati conseguiti. 

Requisiti di qualificazione

Il Decreto Correttivo è intervenuto andando a modificare i requisiti di ordine speciale di cui all’art. 100.
Nello specifico, negli appalti di servizi e forniture la capacità economica e finanziaria può essere dimostrata mediante il fatturato globale dei migliori tre esercizi degli ultimi cinque anni mentre la capacità tecnica e professionale con servizi espletati negli ultimi dieci anni, ripristinando così quanto previsto dal precedente D. Lgs. 50/2016.

Subappalto

Il Decreto Correttivo è intervenuto in materia di subappalto, prevendendo, a tutela delle micro piccole e medie imprese, che almeno il 20% delle prestazioni subappaltabili deve essere affidato alle PMI. 
L’art. 119 così modificato stabilisce inoltre che vengano inserite nei contratti di subappalto la clausola di revisione dei prezzi e l’obbligo di applicazione del medesimo CCNL richiesto all’appaltatore. In caso di subappalti a cascata, si applicano le medesime disposizioni. 
 
 
 
 

AUTOREDott. Federica Tarozzo